Cessione di Azienda
Di seguito l’elenco dei documenti necessari per la cessione di azienda
1) Parte venditrice Se società:
Carta d’identità del legale rappresentante – Atti con i quali sono stati attribuiti i poteri (delibera, procura…) – Statuto vigente/patti sociali attuali – Visura camerale da cui risultino gli organi in carica – Eventuale procura in originale (o copia conforme) e carta d’identità del procuratore;
Se persona fisica: Carta d’identità e codice fiscale;
Se persona celibe – nubile – vedovo/a: certificato di stato libero;
se persona coniugata: estratto di matrimonio; se persona separata: estratto di matrimonio e sentenza di separazione;
se persona divorziata: sentenza di divorzio o certificato di stato libero;
Eventuale procura in originale (o copia conforme) e carta d’identita’ del procuratore; Per gli extracomunitari, la fotocopia del premesso di soggiorno
2) Parte acquirente
Se società:
Carta d’identità del legale rappresentante
atti con i quali sono stati attribuiti i poteri (delibera, procura…)
statuto/patti sociali
visura camerale.
Eventuale procura in originale (o copia conforme) e carta d’identità del procuratore.
Se persona fisica: Carta d’identità e codice fiscale;
Se persona celibe – nubile – vedovo/a: certificato di stato libero;
se persona coniugata: estratto di matrimonio;
se persona separata: estratto di matrimonio e sentenza di separazione;
se persona divorziata: sentenza di divorzio o certificato di stato libero;
Per gli extracomunitari, la fotocopia del premesso di soggiorno
Eventuale procura in originale (o copia conforme) e carta d’identità del procuratore.
3) visura camerale aggiornata relativa al titolare dell’azienda;
4) copia della licenza ed autorizzazione necessarie per l’esercizio della stessa;
5) partita I.V.A.;
6) situazione patrimoniale semplificata (con indicazione del valore in Euro delle rimanenze, delle attrezzature e dell’avviamento).
7) elenco dei beni che compongono l’azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) con l’indicazione dei relativi valori
8) l’indicazione se i debiti e crediti restano a carico e a favore del cedente o sono trasferiti al cessionario;
9) il prezzo di cessione, precisando qual’è la parte imputata ai singoli beni dell’azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) e qual’è la parte imputata all’avviamento.
N.B. Ai sensi dell’art. 2557 c.c., chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.