Srls, Società Responsalità Limitata Semplificata, documenti necessari alla costituzione
Lo studio è attivo anche nella predisposizione e redazione della SRL SEMPLIFICATA, di cui qui di seguito viene riportata la normativa di riferimento ed un commento finale
DECRETO 23 giugno 2012 , n. 138 Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della societa’ a responsabilita’ limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualita’ soggettive dei soci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’». (12G0160) (GU n. 189 del 14-8-2012 )
Art. 1
Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della societa’a responsabilita’ limitata semplificata
1. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, dellasocieta’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo2463-bis del codice civile e’ redatto per atto pubblico inconformita’ al modello standard riportato nella tabella A allegata alpresente decreto.
2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard dicui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capoVII del codice civile, ove non derogate dalla volonta’ delle parti.
Art. 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualita’ soggettivedei soci della societa’ a responsabilita’ limitata semplificata1. Il notaio, nel ricevere l’atto di cui all’articolo 1, accerta,con le modalita’ di cui all’articolo 49 della legge 16 febbraio 1913,n. 89, che l’eta’ delle persone fisiche che intendono costituire unasocieta’ a responsabilita’ limitata semplificata e’ quella previstadall’articolo 2463-bis del codice civile.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
MODELLO ALLEGATO
L’anno ., il giorno . del mese di . in .,
innanzi a me . notaio in . con sede in .
è/sono presente/i il/i signore/i . cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio,
cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dellarticolo 2463-bis del codice civile, una
società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione . società a responsabilità
limitata semplificata, con sede in . (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: .
3. Il capitale sociale ammonta ad . e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora . sottoscrive una quota del valore nominale di . pari al
percento del capitale.
4. L’amministrazione della società è affidata a uno o più persone scelte con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: . (eventuale specificazione del
ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no
dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad
amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è
presieduta dallamministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato allorgano amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza, la somma di . a mezzo di . .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale
è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non
sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
e composto di . fogli per . intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che
lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore
“Art. 2463-bis (Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata).
– La societa’ a responsabilita’ limitata semplificata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita’ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori. La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa’ e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita’ soggettive dei soci.
3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
proprio sito istituzionale»
S.R.L. SEMPLIFICATA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto 23 giugno 2012, n. 138 recante il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell’articolo 2463- bis , secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
Inoltre Lart. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, introduce nel nostro ordinamento la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, dispone che :
1. Fermo quanto previsto dallarticolo 2463-bis del Codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. Latto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dellarticolo 2463-bis del Codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo lamministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, lammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e lufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII in quanto compatibili
4-bis. Al fine di favorire laccesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro delleconomia e delle finanze promuove un accordo con lAssociazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
Quanto alla srl semplificata:
L’art. 1 del citato Regolamento ribadisce inoltre che l’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463- bis del codice civile deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al decreto.
Dunque, si prevede un unico atto rispettoso della legge notarile e contenente le regole organizzative della società, tra le quali, oltre alle generalità dei comparenti, devono essere inseriti:
1. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
2. le attività che costituiscono l’oggetto sociale;
3. l’ammontare del capitale sociale – che si ricorda deve esser pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), e che va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione – e le quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio. Si ricorda che il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4. la previsione, peraltro già contenuta nella norma codicistica, del divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni ribadendosi la nullità dell’eventuale atto di trasferimento;
5. la nomina degli amministratori – che contestualmente sono tenuti a dichiarare la insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza – cui spetta la rappresentanza generale della società, ricordandosi che gli amministratori possono esser solo soci nominati con decisione sociale;
6. la previsione per cui l’assemblea dei soci, ove richiesta, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
Il comma 2 dispone che “si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”.
La norma non può che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e cda).
Per tutto ciò che non è disciplinabile nell’atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione – in quanto compatibile – la corrispondente disciplina codicistica della srl.
Ne consegue, quindi, che il contenuto dell’atto costitutivo non può che esser quello predefinito nel modello tipizzato. Diversamente, riducendo il modulo standard ministeriale ad un semplice zoccolo duro “minimale”, si svuoterebbe del tutto di significato e di effetti concreti la scelta del legislatore di inquadrare in uno schema ben preciso e delimitato la s.r.l. “semplificata”, nella quale alla eccezionale compressione dell’autonomia privata corrisponde l’abbattimento solo di alcuni dei costi di start up (è sempre dovuta, ad esempio, l’imposta di registro).
L’art. 2 è invece dedicato alla individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, prevedendosi che il notaio, nel ricevere l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerta, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge notarile, che l’età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall’articolo 2463- bis del codice civile.
Qualche notazione di carattere generale:
– il passaggio alla disciplina della s.r.l. ordinaria, a seguito della capitalizzazione sopra i 10.000 euro, non va qualificata come trasformazione (fenomeno che riguarda tipi diversi di società e/o enti) ma si tratterà di mera modifica statutaria. il passaggio sarà inoltre possibile solo nella direzione da srl semplificata a srl ordinaria (logica evoluzione di quella che abbiamo definito la s.r.l. di start-up) ma non sia invece possibile il passaggio inverso (da srl ordinaria a srl a semplificata).
– Alla srl semplificata non si dovrebbe applicare la disciplina degli artt. 2482bis e 2482ter c.c.. In queste società il capitale ha perso la funzione di rappresentare quel minimo di dotazione patrimoniale ritenuto dal legislatore necessario per il perseguimento delloggetto sociale. La legge non prevede più un importo minimo del capitale mentre al contrario prevede un importo massimo. Pertanto, in presenza di perdite tali da intaccare il capitale, non vi sarà alcun obbligo di assumere opportuni provvedimenti. La riduzione del capitale per perdite sarà puramente facoltativa, e potrà essere opportuna al fine di poter distribuire utili (così come è pure previsto per le s.n.c. e le s.a.s. art. 2303 c.c.). In caso contrario (se si ammettesse lapplicazione degli artt. 2482bis e 2482ter c.c.) queste società (specie se nate col capitale minimo di . 1,00) si troverebbero subito in sofferenza, obbligate ad agire sul capitale (il più delle volte sin da subito azzerato). Dovrebbe, invece, essere possibile la riduzione volontaria del capitale, alle condizioni di cui allart. 2482 c.c. (e conformemente anche a quanto previsto per le s.n.c. e le s.a.s dallart. 2306 c.c.)
– Non è possibile per le srl semplificate modificare e/o integrare il testo standard dellatto costitutivo approvato col Decreto Ministeriale del 23 giugno 2012 n- 138. Ne consegue che dette società troveranno la loro disciplina necessariamente nell’atto costitutivo (conforme al testo standard), nellart. 2463bis c.c. (dedicato per lappunto alle srl semplificate) e nelle altre norme di legge relative alla s.r.l. se ed in quanto compatibili con questa particolare forma societaria. Nessuno spazio è invece riconosciuto all’autonomia privata. In particolare deve escludersi la possibilità di modificare e/o integrare il testo standard dellatto costitutivo (ad. es. prevedendo un diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento delle quote)
– Per le società di start-up, in sede di costituzione, il capitale deve essere integralmente liberato e deve essere versato direttamente agli amministratori (nel modello ministeriale della srl semplificata è previsto anche che gli amministratori ne rilascino quietanza). I conferimenti possono farsi solo in denaro.
NOVITA’ NORMATIVA
La legge di conversione del decreto legge 76/2013: abolisce la neonata Srlcr (e cioè la società a responsabilità limitata con capitale ridotto, introdotta dal decreto legge 83/2012); riforma la Srls non limitandola più alla partecipazione di soci con meno di 35 anni. Viene inoltre abolito il divieto di costituire Srls per chi abbia già compiuto 35 anni: qualunque persona fisica può ora essere socia di una Srls. Rimane invece il vincolo preesistente circa l’insuscettibilità della Srls ad avere soci diverse dalle persone fisiche e ciò sia in sede di costituzione sia nel corso della vita della società (cosicchè i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono entrare in una Srls né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni). Altra novità è la previsione secondo cui gli amministratori della Srls non devono più, come accadeva anteriormente, essere anche necessariamente soci: disposizione che nei fatti apre l’organo amministrativo della Srls alla partecipazione di persone fisiche non socie e, forse, anche alla partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche (salvo che un divieto in tal senso implicitamente derivi dal fatto che la Srls costituisce l’unico tipo sociale del nostro ordinamento nel quale solo le persone fisiche possono rivestire la qualità di soci).