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Studio Notarile Bergamo

Tabelle è tratte dallo studio ” LA RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI ECCLESIASTICI ” di Paolo Piccoli , in Rivista del Notariato, Vol. LIV, Giuffré Editore, Milano, 2000 .

Alienazione di beni o atti pregiudizievoli
del patrimonio di valore da 500 (1) a 2.000
milioni (2)

ENTI ECCLESIASTICI Al ienazione di beni o atti pregiudizievoli
del patrimonio di valore da 500 (1) a 2.000
milioni (2)
Quali?
Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo Consenso del Consiglio per gli affari economici della diocesi e del Consiglio dei Consultori .
Persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (parrocchie, seminari, chiese, ass. pubbliche di fedeli, fondazioni) Licenza del Vescovo diocesano con il consenso di Consiglio per gli affari economici  della diocesi e Consiglio dei Consultori (per le fabbricerie autorizzazione governativa)
Istituti diocesani per il sostentamento del clero Licenza del Vescovo diocesano con il consenso del Consiglio per gli affari economici della diocesi e del Consiglio dei Consultori
Istituti religiosi e societa` di vita apostolica Licenza del superiore con il consenso del suo consiglio (e inoltre dell’Ordinario diocesano se istituti o società diocesani o monasteri sui iuris)N.B. anche sotto i
  500 milioni.
(1) Sotto i 500 milioni e´ possibile da parte del Vescovo fissare limiti di alienazione.
(2) N.B.: dal 1 gennaio 2000 le predette somme sono rispettivamente di 250.000 euro e 1.000.000 di euro. 

Alienazione di beni o atti pregiudizievoli del patrimonio di valore oltre i 2.000 milioni o ex voto o beni storico-artistici

ENTI ECCLESIASTICI Alienazione di beni o atti pregiudizievoli del patrimonio di valore oltre i 2.000 milioni o ex voto o beni storico-artistic i
Quali?
Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo Anche licenza S. Sede (Congregaz.  competente)
Persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (parrocchie, seminari, chiese, ass. pubbliche di fedeli, fondazioni) Anche licenza  S.  Sede (Congregaz. competente) (per  le fabbricerie autorizzazione governativa)
Istituti diocesani per il sostentamento del clero Anche licenza S. Sede previo parere C.E.I. se valore superiore a 6 miliardi (prelaz. Prefetto se oltre 1.500 milioni) (4)
Istituti religiosi e societa` di vita apostolica Anche licenza S. Sede (Congregaz. competente)
(4) Attualmente, con l’aggiornamento ISTAT, circa 2.700.000.000.

Locazione di immobili di valore inferiore a 500 milioni

ENTI ECCLESIASTICI Locazione di immobili di valore inferiore a 500 milioni
Quali?
Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo – Nessuna autorizzazione se  uso pastorale.- Consenso del Consiglio per gli affari economici della diocesi se uso abitativo
Persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (parrocchie, seminari, chiese, ass. pubbliche di fedeli, fondazioni) Licenza dell’Ordinario diocesano
Istituti diocesani per il sostentamento del clero Nessuna autorizzazione
Istituti religiosi e societa` di vita apostolica Regolata dagli Statuti (licenza dell’Ordinario diocesano se istituti o società diocesani o monasteri sui iuris)

Locazione di immobili di valore superiore ai 500 milioni (o locati per uso non abitativo)

ENTI ECCLESIASTICI Locazione di immobili di valore superiore ai 500 milioni (o locati per uso non abitativo)
Quali?
Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo Consenso del Consiglio per gli affari economici della diocesi e del Consiglio dei Consultori.
Persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (parrocchie, seminari, chiese, ass. pubbliche di fedeli, fondazioni) Licenza dell’Ordinario diocesano
Istituti diocesani per il sostentamento del clero Licenza dell’Ordinario diocesano
Istituti religiosi e societa` di vita apostolica Regolata dagli Statuti (licenza dell’Ordinario diocesano se istituti o società diocesani o monasteri sui iuris)

Altri atti di amministrazione straordinaria

ENTI ECCLESIASTICI Altri atti di amministrazione straordinaria
Quali?
Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo Determinati dalla delibera C.E.I. n. 37 (3) Consenso del Consiglio per gli affari economici della diocesi   e del Consiglio dei Consulto

Persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (parrocchie, seminari, chiese, ass. pubbliche di fedeli, fondazioni) Determinati dagli Statuti o dal Vescovo diocesano Licenza dell’Ordinario diocesano (per le fabbricerie autorizzazione governativa)

Istituti diocesani per il sostentamento del clero Determinati dagli Statuti o dal Vescovo diocesano Licenza dell’Ordinario diocesano

Istituti religiosi e societa` di vita apostolica Determinati dagli Statuti Licenza del Superiore
(3) Delibera n. 37: ” Atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo diocesano — Salvo quanto specificatamente prescritto dai cann. 1291-1295 del Codice di Diritto Canonico per l’alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, o per gli affari che intacchino il patrimonio di qualsiasi persona giuridica peggiorandone la condizione, e salvo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana circa la locazione, tra gli atti posti dal Vescovo sono da considerarsi di straordinaria amministrazione, a norma del can. 1277, sia in relazione al patrimonio stabile che non stabile, sempre che si tratti di beni di enti di cui il Vescovo è amministratore ai sensi del can. 1279, par. 1: 1) gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad altro soggetto (come vendita, permuta, donazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni; 2) gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza (come mutuo, accensione di debiti, servitù , enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinunzia, accettazione di donazioni o di lasciti modali, usufrutto, transazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni; 3) gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente: a ) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali); b ) immissione di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati; c ) investimenti per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro; d ) mutazione di destinazione d’uso di immobili “.
Per gli acquisti non è necessaria alcuna autorizzazione, né di diritto canonico, né a seguito dell’abrogazione dell’art. 17 c.c. — di diritto civile, con l’eccezione delle fabbricerie (art. 72 L. 222/1985) e degli enti di culti diversi dal cattolico ancora soggetti alla legge n. 1159/1929.